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Domande e risposte sulla BNS in veste di prestatrice di ultima istanza

  • Le banche centrali svolgono la funzione di prestatrici di ultima istanza ("lender of last resort", LoLR) per contribuire, nel quadro del loro mandato, alla stabilità del sistema finanziario. In situazioni straordinarie, quali ad esempio una crisi finanziaria o un'acuta carenza di liquidità, la banca centrale può, entro breve termine, mettere a disposizione delle banche liquidità a fronte di garanzie collaterali. L'obiettivo è stabilizzare le banche (scongiurare o limitare le cosiddette corse agli sportelli), ovvero impedire che la crisi si propaghi ad altri operatori del mercato.

    Un esempio recente è il sostegno di liquidità fornito dalla BNS a Credit Suisse nel marzo 2023.

  • Lo strumento di cui la BNS dispone per esercitare il ruolo di prestatrice di ultima istanza è lo schema di liquidità esteso (SLE). Lo SLE consente di fornire un sostegno di liquidità flessibile a tutte le banche in Svizzera, a condizione che abbiano provveduto alle opportune misure preparatorie. La BNS attribuisce grande importanza al suo ruolo di prestatrice di ultima istanza, che esercita attivamente, e sviluppa costantemente il proprio dispositivo per l'approvvigionamento in liquidità del settore bancario.

  • La finalità principale dello SLE è fornire un sostegno di liquidità alle banche quando queste reputano non più sufficienti le proprie riserve. Una sua caratteristica fondamentale è l'accesso agevolato al sostegno di liquidità fino a un determinato limite specifico per singola banca. Nel caso in cui il fabbisogno di liquidità superi il limite SLE, la banca deve presentare una richiesta ed ottenere una conferma di solvibilità. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) prende posizione al riguardo e la Direzione generale della BNS decide in via definitiva in merito alla concessione del richiesto sostegno di liquidità.

    L'accesso agevolato rende lo SLE più simile alle operazioni su iniziativa delle controparti della BNS, una caratteristica che mira tra l'altro a ridurre lo stigma (cfr. la domanda "Quali sono i rischi quando la concessione di liquidità viene resa pubblica?") a cui possono essere esposte le banche che si rivolgono alla banca centrale per ottenere un sostegno di liquidità. L'obiettivo è che, in caso di necessità, le banche provvedano per tempo ad approvvigionarsi di liquidità nel quadro dello SLE.

    Lo SLE è concepito come strumento di backstop. Ciò significa che, in tempi normali, i tassi di interesse dello SLE sono superiori ai tassi di mercato e quindi poco interessanti per l'ottenimento di liquidità fintanto che i mercati non attraversano una fase di stress. Pertanto, esso non è pensato per fungere da fonte precipua di finanziamento per le banche in condizioni normali e non modifica in alcun modo la loro responsabilità primaria nella gestione del rischio di liquidità.

  • Conformemente alla Legge sulla Banca nazionale (art. 9 cpv. 1 lett. e) la BNS è tenuta a richiedere garanzie sufficienti a copertura dei prestiti a sostegno della liquidità. Questa prescrizione del legislatore, secondo la quale essa può accordare crediti alle banche solo su base garantita, corrisponde allo standard internazionale e si fonda sull'affermato principio della divisione dei ruoli tra la banca centrale, da un lato, e il Governo ovvero il Parlamento, dall'altro. In effetti, la decisione se una banca di diritto privato debba essere sostenuta con fondi statali senza alcuna garanzia in contropartita, e comportando quindi un rischio di perdita per il settore pubblico, incombe al Governo e al Parlamento.

  • La BNS accetta come collaterale un'ampia gamma di attivi bancari. Ciò le permette di sostenere con liquidità banche che adottano diversi modelli di business in differenti condizioni di mercato.

    Nel quadro dell'ELF le banche possono fornire in garanzia sia crediti ipotecari che titoli. Fra i primi rientrano tra l'altro i crediti su immobili residenziali e commerciali situati in Svizzera. Anche i crediti alle imprese in Svizzera sono in buona parte ammessi come garanzia, dato che questo tipo di finanziamento è perlopiù assistito da ipoteca. I titoli accettati in garanzia sono costituiti, oltre che dagli attivi altamente liquidi di elevata qualità ("high quality liquid assets", HQLA), in particolare anche da obbligazioni meno liquide di emittenti con merito di credito inferiore, azioni in diverse valute e cartolarizzazioni.

    Un requisito fondamentale per l'erogazione di un sostegno di liquidità consiste nel fatto che il trasferimento o la costituzione in pegno delle garanzie possa avvenire validamente e in tempi rapidi e che conservi la sua validità ed esecutività anche in caso di fallimento della banca. I lavori preparatori di ordine giuridico e operativo delle banche rivestono a tale riguardo un'importanza fondamentale.

  • Il sostegno di liquidità erogato dalla BNS deve essere interamente coperto in ogni momento da sufficienti garanzie. Per assicurare tale livello di sufficienza, la BNS decurta il valore dei titoli e dei prestiti ipotecari ricevuti in garanzia, applicando opportune riduzioni prudenziali (cosiddetti haircut o scarti di garanzia) basate sul rischio e in linea con il mercato. Questi haircut vengono determinati secondo riconosciute metodologie di valutazione del rischio. Sono paragonabili a quelli di altre banche centrali e altri operatori del mercato.

  • Lo SLE è a disposizione di tutte le banche solvibili con sede in Svizzera che partecipano al sistema SIC. Sono comprese le banche con sede principale in Svizzera e le affiliate svizzere di banche con sede principale all'estero che dispongono di un'autorizzazione in qualità di banche ai sensi dell'art. 3 della Legge sulle banche (LBCR) e sono soggette alla vigilanza prudenziale della FINMA.

  • Per poter accedere allo SLE, le banche devono adottare le necessarie misure preparatorie. Queste comprendono in particolare la creazione dei presupposti contrattuali, la predisposizione della trasferibilità giuridica e operativa delle garanzie nonché l'esecuzione, una volta all'anno, di test delle procedure con SIX e la BNS.

  • La notizia che una banca ottiene un sostegno di liquidità da una banca centrale può innescare sul mercato una perdita di fiducia ("problematica dello stigma") e pregiudicare l'efficacia di tale misura. In casi estremi può essere persino controproducente. Si tratta di una sfida impegnativa, dato che sia le banche centrali sia gli istituti bancari sono soggetti a determinati obblighi legali di pubblicità. Pertanto, nel caso in cui si procedesse a un adeguamento di tali obblighi occorrerà valutare attentamente se al requisito di trasparenza di mercato debba essere attribuito un peso maggiore rispetto al rischio per la stabilità finanziaria derivante dall'informativa sul sostegno di liquidità.

  • Le autorità che si occupano di stabilità finanziaria sono principalmente il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la FINMA e la BNS. Ognuna di esse è investita per legge di particolari responsabilità e competenze. Nel caso della BNS, queste si traducono nel ruolo di prestatrice di ultima istanza.

    Queste tre autorità si consultano periodicamente sulle questioni relative alla stabilità finanziaria e coordinano le loro attività e decisioni per quanto concerne la prevenzione e risoluzione di crisi. A tale scopo il DFF, la FINMA e la BNS hanno firmato un Memorandum of Understanding.

  • Il Public Liquidity Backstop (PLB) è una garanzia statale della liquidità per le banche di rilevanza sistemica. Questo strumento trova applicazione quando la liquidità di una banca non è più sufficiente a onorare gli obblighi finanziari e le garanzie della banca, contro le quali la BNS può fornire un sostegno di liquidità, sono esaurite. In questi casi il dispositivo PLB consente alla BNS, nel quadro di una procedura di risanamento, di apportare alla banca in questione ulteriori fondi garantiti dalla Confederazione anziché da collaterale della banca stessa.

    In relazione alla crisi di Credit Suisse, il 16 marzo 2023 il Consiglio federale ha introdotto, tramite il diritto di necessità, le basi legali del PLB, che dovranno ora essere integrate nella Legge sulle banche.

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