Consuntivo annuale e utile
La determinazione e la distribuzione dell’utile sono regolamentate dalla Legge sulla Banca nazionale (LBN). La Convenzione sulla distribuzione dell’utile stipulata tra il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera stabilisce l’entità della distribuzione annuale a Confederazione e Cantoni per un dato periodo. In questa pagina è possibile consultare l’insieme di rapporti, disposizioni e documenti relativi a consuntivo annuale e utile della BNS.
Conto economico e destinazione dell’utile dell’esercizio 2022
In milioni di franchi
Utile e distribuzione dell’utile
La legge sulla Banca nazionale (LBN) contiene una disposizione specifica per la determinazione dell’utile (art. 30 LBN): la Banca nazionale deve costituire accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo, essa si orienta sull’evoluzione dell’economia svizzera. La distribuzione dell’utile è disciplinata come segue (art. 31 LBN): a valere sull’utile iscritto a bilancio è versato un dividendo pari al 6% al massimo del capitale azionario; l’importo residuo è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni.
Pubblicazioni relative alle convenzioni sulla distribuzione dell’utile
Il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera stipulano per un determinato periodo il volume della ripartizione annuale dell’utile tra Confederazione e Cantoni per garantirne una distribuzione costante a medio termine.
Convenzione sulla distribuzione dell’utile del 2021
Convenzione del 2016 sulla distribuzione dell'utile
Convenzione del 2011 sulla distribuzione dell'utile (in francese)
Rapporti intermedi e bilanci trimestrali
Domande e risposte su consuntivo annuale e utile di esercizio
Il bilancio della Banca nazionale riflette principalmente l'attività da essa svolta ai fini di politica monetaria. Esso risulta cioè dall'assolvimento del mandato di assicurare la stabilità dei prezzi tenendo conto dell'evoluzione congiunturale. Le operazioni effettuate dalla Banca nazionale per assolvere tale mandato influenzano il volume e la composizione dell'attivo e del passivo, e hanno pertanto un impatto determinante sull'evoluzione del bilancio.
Ai sensi della Legge sulla Banca nazionale (LBN), la Banca nazionale è una società anonima disciplinata da una legge speciale. Le norme di diritto societario del Codice delle obbligazioni si applicano anche alla Banca nazionale, salvo nei casi in cui la LBN dispone diversamente. Il consuntivo annuale della Banca nazionale è costituito dal bilancio, dal conto economico e dall'allegato. Esso è redatto conformemente alle prescrizioni del Codice delle obbligazioni e nel rispetto dei principi contabili comunemente riconosciuti, avuto riguardo alle esigenze specifiche della Banca nazionale in quanto banca centrale. Poiché le sue azioni sono quotate, la Banca nazionale deve inoltre conformarsi alle prescrizioni della Borsa svizzera.
Di regola la Banca nazionale applica i criteri di valutazione comunemente impiegati dalle altre società quotate (valutazione al prezzo corrente di mercato) e contabilizza in franchi le proprie attività e passività. Nel Rapporto di gestione sono descritti in dettaglio i principi di redazione del bilancio e i criteri di valutazione.
Sì. La Costituzione federale stabilisce che la Banca nazionale è tenuta a costituire sufficienti riserve attingendo ai propri proventi. La LBN traduce in termini concreti questa prescrizione: "La Banca nazionale costituisce accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo si orienta sull'evoluzione dell'economia svizzera" (art. 30 cpv. 1 LBN).