Consuntivo annuale e utile
La determinazione e la distribuzione dell’utile sono regolamentate dalla Legge sulla Banca nazionale (LBN). La Convenzione sulla distribuzione dell’utile stipulata tra il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera stabilisce l’entità della distribuzione annuale a Confederazione e Cantoni per un dato periodo. In questa pagina è possibile consultare l’insieme di rapporti, disposizioni e documenti relativi a consuntivo annuale e utile della BNS.
Conto economico e destinazione dell’utile dell’esercizio 2022
In milioni di franchi
Utile e distribuzione dell’utile
La legge sulla Banca nazionale (LBN) contiene una disposizione specifica per la determinazione dell’utile (art. 30 LBN): la Banca nazionale deve costituire accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo, essa si orienta sull’evoluzione dell’economia svizzera. La distribuzione dell’utile è disciplinata come segue (art. 31 LBN): a valere sull’utile iscritto a bilancio è versato un dividendo pari al 6% al massimo del capitale azionario; l’importo residuo è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni.
Pubblicazioni relative alle convenzioni sulla distribuzione dell’utile
Il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera stipulano per un determinato periodo il volume della ripartizione annuale dell’utile tra Confederazione e Cantoni per garantirne una distribuzione costante a medio termine.