La Banca nazionale fissa le basi dello schema di liquidità esteso
La Banca nazionale svizzera ha ulteriormente precisato le condizioni quadro per l'annunciato schema di liquidità esteso (SLE) a sostegno delle banche con sede in Svizzera.
In particolare, la Banca nazionale ha definito per lo SLE un processo standardizzato e scalabile che all'occorrenza consente alle banche partecipanti di ottenere rapidamente un sostegno di liquidità contro garanzie collaterali. Nell'ambito dello SLE le banche possono utilizzare garanzie ipotecarie e titoli. Il processo sarà testato con banche pilota nonché con SIX Terravis e SIX SIS fino a metà 2026 e a inizio 2027 lo schema dovrebbe diventare operativo. Lo SLE contribuisce alla stabilità del sistema bancario.
Le informazioni fondamentali concernenti lo SLE sono riportate nei documenti seguenti, disponibili alla pagina www.snb.ch, Schema di liquidità esteso (SLE):
- Le Direttive per il sostegno di liquidità offrono una panoramica del nuovo dispositivo per la concessione di liquidità.
- La Nota sullo SLE contiene informazioni sui lavori preparatori richiesti, sulle controparti ammesse e sul calcolo del limite SLE individuale per banca.
- La Dichiarazione di partecipazione SLE segna il punto di partenza per il conseguimento della capacità SLE. Con la sua sottoscrizione, una banca riconosce la validità giuridica della documentazione contrattuale e si impegna a espletare i lavori preparatori.
- Nelle Condizioni SLE relative alle garanzie sono definite, tra le altre, la cerchia delle garanzie ammesse e le riduzioni applicabili. Le condizioni sono specificate separatamente per la concessione di liquidità a fronte di garanzie ipotecarie (LFGI) e per la concessione di liquidità a fronte di titoli (LFT).
- Le Condizioni SLE per l'ottenimento di prestiti contengono, fra le altre disposizioni, le condizioni di tasso e quelle relative alla durata.
La documentazione SLE completa di contratti e istruzioni dettagliate sarà messa a disposizione delle banche ammesse presumibilmente nell'estate 2026.