La BNS adegua la remunerazione degli averi a vista
Riduzione del fattore del limite da 18 a 16,5
A valere dal 1º novembre 2025, la Banca nazionale svizzera (BNS) abbasserà da 18 a 16,5 il fattore del limite utilizzato per la remunerazione degli averi a vista dei titolari di conti giro soggetti all'obbligo di riserva. La base di calcolo resta invariata: per le banche soggette all'obbligo di riserva il limite individuale corrisponde alla media mobile delle riserve minime obbligatorie degli ultimi tre anni, moltiplicata per il vigente fattore; gli altri titolari di conti giro continueranno a disporre di un limite fisso1.
Gli averi a vista fino al limite saranno remunerati al tasso guida BNS, a quelli eccedenti il limite sarà applicato il tasso guida BNS al netto di una riduzione. Gli averi a vista detenuti per soddisfare l'obbligo di riserva minima non saranno remunerati.
La riduzione del fattore permette di contrastare l'aumento dei limiti seguito all'innalzamento delle riserve minime obbligatorie in vigore dal 1º luglio 20242, consentendo in tal modo di continuare ad assicurare un'attuazione efficace della politica monetaria e di favorire un mercato monetario attivo. La riduzione non avrà influsso sull'indirizzo monetario. La BNS verifica regolarmente la remunerazione degli averi a vista, apportando gli adeguamenti del caso.