Domande e risposte sulla stabilità finanziaria

  • Un sistema finanziario è stabile quando le sue singole componenti - banche, mercati finanziari e infrastrutture del mercato finanziario - espletano la loro funzione e danno prova di capacità di tenuta di fronte a eventuali shock. La stabilità finanziaria costituisce un importante presupposto per lo sviluppo dell'economia. Anche per la Banca nazionale è essenziale poter fare affidamento su mercati finanziari ben funzionanti ai fini dell'attuazione della politica monetaria.

  • Conformemente alla Legge sulla Banca nazionale quest'ultima contribuisce alla stabilità del sistema finanziario. Essa assolve tale compito analizzando le fonti di rischio per il sistema finanziario e individuando le eventuali misure correttive necessarie. La Banca nazionale partecipa anche a livello internazionale, in particolare nell'ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ai lavori per la definizione e attuazione del quadro regolamentare della piazza finanziaria. Essa designa altresì le banche di rilevanza sistemica e svolge funzioni macroprudenziali, che consistono nell'adozione di misure intese a rafforzare il sistema finanziario contro gli shock e a contrastare la formazione di rischi sistemici. Inoltre, sorveglia le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, ossia quelle da cui possono derivare rischi per la stabilità del sistema finanziario. In caso di crisi, la Banca nazionale adempie il suo mandato intervenendo all'occorrenza come prestatrice di ultima istanza ("lender of last resort"). Non rientra per contro fra i suoi compiti la vigilanza sulle banche, competenza che spetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

  • La Banca nazionale pubblica le proprie valutazioni in merito alla stabilità del settore bancario svizzero nel suo rapporto annuale sulla stabilità finanziaria (in francese, tedesco e inglese), concentrandosi sulle tendenze osservabili a livello del sistema bancario e dei mercati finanziari, nonché sul piano macroeconomico. Con tale pubblicazione la BNS intende in primo luogo evidenziare tensioni o vulnerabilità che potrebbero rappresentare un rischio per la stabilità sistemica a breve o a più lungo termine e indicare le eventuali misure correttive necessarie per ridurre tale rischio. Nel rapporto la Banca nazionale analizza sia la situazione delle grandi banche svizzere attive a livello globale sia le banche di credito orientate al mercato interno. Anche in occasione dei frequenti interventi e discorsi pubblici la Banca nazionale esprime il suo giudizio sugli sviluppi correnti relativi alla stabilità finanziaria.

  • Le misure macroprudenziali mirano ad aumentare la stabilità del sistema finanziario rafforzandone la resilienza nei confronti di eventuali shock, da un lato, e contrastando l'insorgenza di rischi sistemici, dall'altro. Esse sono rivolte non tanto ai singoli operatori finanziari, quanto piuttosto al settore bancario svizzero nel suo insieme. Un'importante misura macroprudenziale è per esempio il cuscinetto anticiclico di capitale. Un altro esempio è costituito dai requisiti speciali posti alle banche di rilevanza sistemica.

  • Se sulla base delle proprie analisi la Banca nazionale giudica che sia necessario attivare, adeguare o disattivare il cuscinetto di capitale, sottopone la relativa proposta al Consiglio federale, dopo aver consultato l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. A prendere la decisione finale è il Consiglio federale. In virtù della disposizione relativa al cuscinetto anticiclico di capitale, quest'ultimo può richiedere alle banche di detenere, a titolo precauzionale, una dotazione addizionale di capitale proprio. Il cuscinetto di capitale è pari al massimo al 2,5% dell'insieme dell'attivo ponderato per il rischio di una banca residente in Svizzera. La sua attivazione implica per le banche l'obbligo di aumentare in via temporanea e graduale la dotazione di fondi propri. Il cuscinetto anticiclico mira, da una parte, ad accrescere la capacità di resistenza del settore bancario di fronte ai rischi ciclici sul mercato creditizio, e, dall'altra, può contribuire a contrastare l'accumulo di tali rischi. Esso può essere attivato per l'intero mercato creditizio oppure solo per determinati segmenti, come il mercato ipotecario. Tale misura è applicabile in Svizzera dal luglio 2012.

  • Il cuscinetto anticiclico di capitale settoriale, ossia mirato ai prestiti ipotecari concessi per il finanziamento di immobili residenziali in Svizzera, è stato attivato dal Consiglio federale per la prima volta nel febbraio 2013, su proposta della Banca nazionale. Nel gennaio 2014, il Consiglio federale ha adottato la proposta della Banca nazionale di innalzarne il livello. A fine marzo 2020 il cuscinetto di capitale è stato disattivato dal Consiglio federale in seguito alla proposta presentata dalla Banca nazionale nel quadro della crisi legata al coronavirus, per accordare alle banche il margine di manovra più ampio possibile nell'erogazione di crediti. Nel gennaio 2022 il Consiglio federale ha riattivato il cuscinetto settoriale di capitale, su proposta della Banca nazionale, poiché le ragioni che avevano condotto alla sua disattivazione non sussistevano più e perché, successivamente a quest'ultima, le vulnerabilità sul mercato ipotecario e immobiliare residenziale erano aumentate.

  • Le banche orientate al mercato interno, in particolare, presentano una quota elevata di prestiti ipotecari nei propri bilanci. Pertanto, la presenza di eccessi sul mercato immobiliare può essere causa di seri problemi non solo per i mutuatari, ma anche per le banche stesse. Il mercato ipotecario e immobiliare costituisce quindi una potenziale fonte di rischio per la stabilità finanziaria. L'esperienza maturata in Svizzera e all'estero insegna che le crisi immobiliari possono pregiudicare gravemente il sistema finanziario e quindi l'intera economia. La Banca nazionale segue perciò attentamente gli sviluppi su tali mercati e concorre alla definizione delle misure regolamentari volte ad attenuare tali rischi.

  • Per ridurre i rischi sul mercato ipotecario e immobiliare sono stati innalzati i requisiti patrimoniali delle banche per i prestiti ipotecari con un elevato rapporto prestito-valore e sono state rivedute più volte le direttive in materia di autodisciplina delle banche per la concessione di tali prestiti. Con il più recente adeguamento, entrato in vigore a inizio 2020, l'Associazione svizzera dei banchieri, in considerazione degli sviluppi nel segmento degli immobili residenziali a reddito osservati negli ultimi anni, ha inasprito i requisiti relativi al valore di finanziamento creditizio (valore di anticipo) e all'ammortamento dei nuovi prestiti ipotecari per questo tipo di immobili.

  • L'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali minimi delle banche emanato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, un comitato permanente della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), si prefigge di rafforzare la stabilità del sistema finanziario internazionale e di promuovere la parità concorrenziale fra le banche. La prima versione dell'accordo (Basilea 1) è stata adottata nel 1988 e aveva come elemento centrale la copertura minima dei rischi di credito. Nel 1996 è stata integrata con le disposizioni sui requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato.

    Con la prima revisione dell'accordo (Basilea 2), avvenuta nel 2004, le prescrizioni sui fondi propri sono state estese al rischio operativo e dotate di un grado più elevato di sensibilità al rischio; inoltre, accanto ai requisiti patrimoniali minimi sono stati introdotti altri due pilastri, ossia il processo di controllo prudenziale e gli obblighi di informativa al pubblico per rafforzare la disciplina di mercato.

    La seconda revisione dell'accordo (Basilea 3) è stata avviata in seguito alla crisi finanziaria mondiale del 2008 ed è avvenuta in due fasi. Nella prima, nel 2010, sono stati adottati requisiti patrimoniali basati sul rischio più severi e concepiti in funzione anticiclica, nonché una limitazione dell'indebitamento (coefficiente patrimoniale non ponderato per il rischio, "leverage ratio"). Inoltre, sono stati istituiti requisiti quantitativi minimi a livello internazionale per il rischio di liquidità, che contemplano un indicatore di breve termine ("liquidity coverage ratio") e un indicatore strutturale ("net stable funding ratio").

    La seconda fase è stata portata a termine dal Comitato di Basilea nel 2017. Le ultime misure adottate mirano sostanzialmente a rafforzare la credibilità dei requisiti su base ponderata per il rischio. A tale scopo il Comitato ha limitato l'impiego di modelli interni delle banche e ha migliorato la sensibilità al rischio dei metodi standardizzati prestabiliti. Inoltre, esso ha definito una nuova soglia minima per i requisiti che si basano sui modelli interni, fissandola al 72,5% dei requisiti determinati con i metodi standardizzati. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1º gennaio 2023 con un periodo di transizione di cinque anni per la piena applicazione della soglia minima relativa ai requisiti che si basano sui modelli interni. Tuttavia, l’attuazione a livello nazionale delle misure concordate ha accumulato ritardo in tante giurisdizioni. In Svizzera essa è prevista per il 1º gennaio 2025.

  • In base alla Legge sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche) una banca o un gruppo bancario è di rilevanza sistemica quando il suo dissesto danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero. Un criterio importante per valutare la rilevanza sistemica di una banca o di un gruppo bancario è la sua quota di mercato nell'attività di deposito e di credito a livello nazionale. Sono presi in considerazione anche altri criteri, come la dimensione, il profilo di rischio e il grado di interconnessione. Nell'ambito della normativa "too big to fail" la Legge sulle banche attribuisce alla Banca nazionale il mandato di designare, previa consultazione della FINMA e delle banche in questione, quali istituti e quali delle loro funzioni hanno rilevanza sistemica. A fine 2022 le banche di rilevanza sistemica in Svizzera erano Credit Suisse, UBS, la Banca cantonale di Zurigo (ZKB), Raiffeisen e PostFinance. Dopo la sua acquisizione da parte di UBS nel giugno 2023, Credit Suisse non figura più nella lista.

  • La normativa "too big to fail" stabilisce requisiti speciali per le banche di rilevanza sistemica. Questi sono definiti nella Legge sulle banche, nell'Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche), nell'Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri) e nell'Ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità). La normativa si prefigge di attenuare il problema "too big to fail" in Svizzera, ossia di ridurre la probabilità che in caso di crisi le banche di rilevanza sistemica debbano essere salvate attingendo al denaro dei contribuenti. Essa comprende prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi e l'assetto organizzativo. Quest'ultimo aspetto riguarda le misure volte ad agevolare l'ordinata risoluzione di una banca di rilevanza sistemica in caso di crisi. La normativa svizzera è conforme ai requisiti internazionali del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) - un organismo internazionale composto da ministri delle finanze, autorità di vigilanza e banche centrali -, nonché a quelli del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

  • Gran parte della normativa "too big to fail" si riferisce a requisiti che le banche devono adempiere in stato di continuità operativa ("going concern") e mira così a evitare un caso di dissesto della banca. Poiché quest'ultimo però non può essere escluso, sono previste anche misure per il risanamento e l'ordinata liquidazione (risoluzione) dell'istituto nell'eventualità in cui non sia più possibile assicurarne la continuità operativa ("gone concern"). La pianificazione e l'attuazione della risoluzione sono di competenza della FINMA. Importanti misure nell'ambito della risoluzione sono legate alla capacità di assorbimento delle perdite, alla liquidità ("funding in resolution") e ai piani di emergenza.

  • In caso di crisi la Banca nazionale può agire nella veste di prestatrice di ultima istanza ("lender of last resort"). Qualora una o più banche non siano più in grado di rifinanziarsi sul mercato, essa può mettere a disposizione di queste ultime risorse monetarie nel quadro del sostegno straordinario di liquidità. A tal fine la banca o il gruppo bancario richiedente deve avere rilevanza per la stabilità del sistema finanziario ed essere solvibile. Inoltre, il credito erogato deve essere interamente coperto in ogni momento da sufficienti garanzie.

    Al culmine della crisi finanziaria nell'ottobre 2008 il Consiglio federale, la Commissione federale delle banche CFB (organismo predecessore della FINMA) e la Banca nazionale hanno varato un pacchetto di riforme con l'obiettivo di stabilizzare UBS e rafforzare così il sistema finanziario svizzero. La Banca nazionale ha partecipato a tale pacchetto con il Fondo di stabilizzazione (StabFund), svolgendo in tal modo il suo ruolo di prestatrice di ultima istanza.

    In relazione alla crisi di Credit Suisse, nel marzo 2023 la Banca nazionale ha sostenuto l’acquisizione dell’istituto da parte di UBS tramite la messa a disposizione di un esteso sostegno di liquidità. Oltre agli schemi di rifinanziamento esistenti della BNS sono stati impiegati, in virtù del diritto di necessità, due nuovi strumenti, l’ELA+ e il Public Liquidity Backstop (PLB).

  • ELA sta per Emergency Liquidity Assistance. Si tratta di un sostegno straordinario di liquidità che la BNS può concedere nella sua funzione di prestatrice di ultima istanza ("lender of last resort"). Nel quadro dell’ELA, la Banca nazionale può mettere liquidità a disposizione di una banca residente se quest’ultima non è più in grado di rifinanziarsi sul mercato. Il credito può essere elargito unicamente a banche rilevanti per la stabilità del sistema finanziario che siano solvibili e deve essere in ogni momento interamente coperto da sufficienti garanzie. Quali possano essere considerate come tali viene stabilito dalla BNS, mentre per valutare la solvibilità della banca la BNS si avvale del parere della FINMA.

    Nel marzo 2023, in relazione alla crisi di Credit Suisse, oltre agli schemi di rifinanziamento esistenti della BNS sono stati impiegati, in virtù del diritto di necessità, due nuovi strumenti, l’ELA+ e il Public Liquidity Backstop (PLB). L’ELA+ è un sostegno di liquidità sotto forma di prestito con trattamento privilegiato in caso di fallimento, il PLB è un anch'esso sostegno di liquidità sotto forma di prestito con trattamento privilegiato in caso di fallimento che in più gode di una garanzia della Confederazione.

  • Il Public Liquidity Backstop (PLB) è una garanzia statale della liquidità. Questo strumento trova applicazione innanzitutto quando la liquidità di una banca non è più sufficiente a onorare gli obblighi finanziari e, secondariamente, quando sono esaurite anche le possibilità della Banca nazionale di fornire un sostegno straordinario di liquidità contro adeguate garanzie. In questa situazione il PLB consente alla BNS di mettere a disposizione ulteriore liquidità, garantita dalla Confederazione.

    In relazione alla crisi di Credit Suisse, il 16 marzo 2023 il Consiglio federale ha introdotto, tramite il diritto di necessità, le basi legali del PLB, che dovranno ora essere integrate nella Legge sulle banche.

  • Il Fondo di stabilizzazione era una società veicolo costituita dalla Banca nazionale a cui sono state trasferite le attività illiquide di UBS. Per l'acquisizione di tali attività la Banca nazionale ha concesso un prestito al Fondo. Quest'ultimo è stato poi riscattato da UBS nel novembre 2013.

  • Quello delle fintech è un ramo molto dinamico, i cui sviluppi riguardano in primis le modalità con cui vengono forniti i servizi finanziari. Su tale sfondo, fintech e digitalizzazione possono quindi acquisire sotto diversi aspetti una certa rilevanza per la stabilità finanziaria, per esempio in relazione all’entrata sul mercato di nuovi operatori (banche digitali, imprese big tech), all’emergere di nuovi modelli di business basati su piattaforme (crowdfunding, robo advisory), a monete digitali o CBDC (monete digitali di banca centrale). La BNS segue attentamente tali sviluppi con l’obiettivo di riconoscere tempestivamente quelli più rilevanti nell’ottica del suo mandato. Essa partecipa inoltre a gruppi di lavoro e siede in organismi nazionali e internazionali. Al momento le fintech non hanno un impatto diretto sulla stabilità finanziaria.

  • Fra le infrastrutture del mercato finanziario da cui possono derivare rischi per la stabilità del sistema finanziario figurano in Svizzera il sistema di pagamento Swiss Interbank Clearing (SIC), il depositario centrale SIX SIS e la controparte centrale SIX x-clear. Queste infrastrutture sono gestite operativamente da SIX Group e dalle sue affiliate SIX Interbank Clearing SA, SIX SIS SA e SIX x-clear SA. Per la stabilità del sistema finanziario svizzero sono altresì rilevanti il sistema di regolamento delle operazioni in valuta Continuous Linked Settlement (CLS) e le controparti centrali Eurex Clearing e London Clearing House (LCH). I gestori di queste infrastrutture hanno sede rispettivamente negli Stati Uniti, in Germania e nel Regno Unito.

  • La Legge sulla Banca nazionale assegna a quest'ultima il compito di sorvegliare tali infrastrutture del mercato finanziario gestite dall'economia privata. Assicurandosi che dette infrastrutture adempiano i requisiti particolari definiti nell'Ordinanza sulla Banca nazionale, la Banca nazionale ne promuove la sicurezza. A questo riguardo riveste un'importanza primaria la riduzione dei rischi sistemici. Da una parte, occorre impedire che una disfunzione di natura tecnica (p. es. dovuta a un attacco cibernetico) o difficoltà finanziarie dei gestori di queste infrastrutture causino seri problemi creditizi o di liquidità agli intermediari finanziari o generino gravi turbative nei mercati finanziari. Dall'altra, le basi contrattuali e in particolare le regole e procedure dei sistemi devono essere concepite in modo tale che eventuali difficoltà di pagamento o consegna di singoli partecipanti a tali infrastrutture del mercato finanziario non si diffondano in modo incontrollato ad altri intermediari, a infrastrutture collegate o ai mercati finanziari. La Banca nazionale coopera a questo fine con la FINMA e con le autorità di vigilanza e sorveglianza estere.

  • Disfunzioni e arresti dei sistemi IT a causa di eventi cibernetici possono pregiudicare sensibilmente la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati nonché servizi e funzioni cruciali del sistema finanziario. Spetta in primo luogo alle singole istituzioni finanziarie proteggersi dai rischi cibernetici. Tuttavia, data la forte integrazione del sistema finanziario e l'esistenza di molti processi interistituzionali è necessaria anche l'adozione di misure a livello dell'intero settore. Da un lato ciò richiede una stretta collaborazione tra gli attori dell'economia privata; dall'altro anche le autorità, in particolare la Confederazione, la FINMA e la Banca nazionale, sono chiamate nel quadro del loro mandato a contribuire alla sicurezza cibernetica del settore finanziario.

    In Svizzera, per l'attuazione coordinata della strategia volta a proteggere il Paese dai rischi cibernetici è responsabile il Centro nazionale per la cibersicurezza (National Cyber Security Centre, NCSC) insediato presso il Dipartimento federale delle finanze (DFF). Sotto la guida dell’NCSC, a partire dal 2020 le autorità (DFF, FINMA e BNS) assieme a esponenti del settore privato (banche, compagnie di assicurazione, infrastrutture del mercato finanziario, associazioni di categoria) hanno elaborato le basi per l’associazione Swiss Financial Sector Cyber Security Centre (Swiss FS-CSC), che è stata fondata nell’aprile 2022. La Swiss FS-CSC consente un migliore scambio di informazioni su criticità potenziali ed eventi concreti. Favorisce altresì l’individuazione e attuazione di misure preventive e di protezione a livello settoriale. Essa coadiuva inoltre gli operatori del settore finanziario nella gestione di incidenti cibernetici di portata sistemica e conduce regolarmente esercitazioni strategiche e operative in scenari di crisi. La Banca nazionale è membro dell’associazione e partecipa ai gruppi di sua emanazione.

    La BNS segue o prende parte ad altri progetti che puntano al rafforzamento della sicurezza cibernetica, in particolare nell'ambito del circuito dei pagamenti senza contante nel sistema di pagamento SIC.

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