Domande e risposte sulla stabilità finanziaria
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Un sistema finanziario è stabile quando le sue singole componenti - banche, mercati finanziari, infrastrutture del mercato finanziario e intermediari finanziari non bancari ("non-bank financial intermediaries", NBFI) espletano la loro funzione e danno prova di capacità di tenuta di fronte a eventuali shock. La stabilità finanziaria costituisce un importante presupposto per lo sviluppo dell'economia. Anche per la Banca nazionale è essenziale poter fare affidamento su mercati finanziari ben funzionanti ai fini dell'attuazione della politica monetaria.
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Conformemente alla Legge sulla Banca nazionale quest'ultima contribuisce alla stabilità del sistema finanziario. Essa assolve tale compito analizzando le fonti di rischio per il sistema finanziario e individuando le eventuali misure correttive necessarie. La Banca nazionale partecipa anche a livello internazionale, in particolare nell'ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, ai lavori per la definizione e attuazione del quadro regolamentare della piazza finanziaria. Essa designa altresì le banche di rilevanza sistemica e svolge funzioni macroprudenziali, che consistono nell'adozione di misure intese a rafforzare il sistema finanziario contro gli shock e a contrastare la formazione di rischi sistemici. Inoltre, sorveglia le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, ossia quelle da cui possono derivare rischi per la stabilità del sistema finanziario. In caso di strette di liquidità, la Banca nazionale adempie il suo mandato mettendo a disposizione un sostegno di liquidità mediante i propri schemi di rifinanziamento. Non rientra per contro fra i suoi compiti la vigilanza sulle banche, competenza che spetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.
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La Banca nazionale pubblica annualmente un rapporto sulla stabilità finanziaria (in francese, tedesco e inglese), concentrandosi sulle tendenze osservabili a livello del sistema bancario, degli intermediari finanziari non bancari, dei mercati finanziari, nonché sul piano macroeconomico. Con tale pubblicazione la BNS intende in primo luogo evidenziare tensioni o vulnerabilità che potrebbero rappresentare un rischio per la stabilità sistemica a breve o a più lungo termine e indicare le eventuali misure correttive necessarie per ridurre tale rischio. Il rapporto è incentrato sull'analisi dell'istituto di rilevanza sistemica globale UBS, delle tre banche di rilevanza sistemica in Svizzera oltreché di quelle dedite all′attività di credito e deposito orientate al mercato interno. Anche in occasione dei frequenti interventi e discorsi pubblici la Banca nazionale esprime il suo giudizio sugli sviluppi correnti relativi alla stabilità finanziaria.
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Le misure macroprudenziali mirano ad aumentare la stabilità del sistema finanziario rafforzandone la resilienza nei confronti di eventuali shock, da un lato, e contrastando l'insorgenza di rischi sistemici, dall'altro. Esse sono rivolte non tanto ai singoli operatori finanziari, quanto piuttosto al settore bancario svizzero nel suo insieme. Un'importante misura macroprudenziale è per esempio il cuscinetto anticiclico di capitale, tramite il quale le banche sono tenute a detenere, a titolo precauzionale, una dotazione addizionale di capitale proprio. Un altro esempio è costituito dai requisiti speciali posti alle banche di rilevanza sistemica in materia di capitale, liquidità, ripartizione dei rischi e piani di emergenza.
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Se sulla base delle proprie analisi la Banca nazionale giudica che sia necessario attivare, adeguare o disattivare il cuscinetto di capitale, sottopone la relativa proposta al Consiglio federale, dopo aver consultato l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. A prendere la decisione finale è il Consiglio federale. In virtù della disposizione relativa al cuscinetto anticiclico di capitale, quest'ultimo può richiedere alle banche di detenere, a titolo precauzionale, una dotazione addizionale di capitale proprio. Il cuscinetto di capitale è pari al massimo al 2,5% dell'insieme dell'attivo ponderato per il rischio di una banca residente in Svizzera. La sua attivazione implica per le banche l'obbligo di aumentare in via temporanea e graduale la dotazione di fondi propri. Il cuscinetto anticiclico mira, da una parte, ad accrescere la capacità di resistenza del settore bancario di fronte ai rischi ciclici sul mercato creditizio e, dall'altra, può contribuire a contrastare l'accumulo di tali rischi. Esso può essere attivato per l'intero mercato creditizio oppure solo per determinati segmenti, come il mercato ipotecario (il cosiddetto cuscinetto anticiclico settoriale di capitale). Tale misura è applicabile in Svizzera dal luglio 2012.
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Il Consiglio federale ha deciso di attivare il cuscinetto anticiclico di capitale settoriale, ossia mirato ai prestiti ipotecari concessi per il finanziamento di immobili residenziali in Svizzera, per la prima volta nel febbraio 2013, su proposta della Banca nazionale. Nel gennaio 2014, il Consiglio federale ha adottato la proposta della Banca nazionale di innalzarne il livello. A fine marzo 2020 il cuscinetto di capitale è stato disattivato dal Consiglio federale in seguito alla proposta presentata dalla Banca nazionale nel quadro della crisi legata al coronavirus, per accordare alle banche il margine di manovra più ampio possibile nell'erogazione di crediti. Nel gennaio 2022 il Consiglio federale ha riattivato il cuscinetto settoriale di capitale, su proposta della Banca nazionale, poiché le ragioni che avevano condotto alla sua disattivazione non sussistevano più e perché, successivamente a quest'ultima, le vulnerabilità sul mercato ipotecario e immobiliare residenziale erano aumentate.
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Le banche orientate al mercato interno, in particolare, presentano una quota elevata di prestiti ipotecari nei propri bilanci. Pertanto, la presenza di squilibri sul mercato immobiliare può essere causa di seri problemi non solo per i soggetti mutuatari, ma anche per le banche stesse. Il mercato ipotecario e immobiliare costituisce quindi una potenziale fonte di rischio per la stabilità finanziaria. L'esperienza maturata in Svizzera e all'estero insegna che le crisi immobiliari possono pregiudicare gravemente il sistema finanziario e di conseguenza l'intera economia. La Banca nazionale segue perciò attentamente gli sviluppi su tali mercati e concorre alla definizione delle misure regolamentari volte ad attenuare tali rischi.
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Per ridurre i rischi sul mercato ipotecario e immobiliare sono stati innalzati i requisiti patrimoniali delle banche per i prestiti ipotecari con un elevato rapporto prestito/valore ("loan-to-value") e sono state rivedute più volte le direttive in materia di autodisciplina delle banche per la concessione di tali prestiti. Con il più recente adeguamento, entrato in vigore a inizio 2020, l'Associazione svizzera dei banchieri, in considerazione degli sviluppi nel segmento degli immobili residenziali a reddito osservati negli ultimi anni, ha inasprito i requisiti relativi al valore di finanziamento creditizio (valore di anticipo) e all'ammortamento dei nuovi prestiti ipotecari per questo tipo di immobili. Tale adeguamento è stato annullato con l'entrata in vigore il 1º gennaio 2025 delle riforme finali decise nell'ambito di Basilea 3. Ai fini dell'erogazione valgono quindi di nuovo i medesimi requisiti per tutti i prestiti ipotecari.
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Gli accordi di Basilea sulla regolamentazione bancaria emanati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, un comitato permanente della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), si prefiggono di rafforzare la stabilità del sistema finanziario internazionale e di promuovere la parità concorrenziale fra le banche. La loro prima versione (Basilea 1) è stata adottata nel 1988 e aveva come elemento centrale la copertura minima dei rischi di credito. Nel 1996 il testo è stato integrato con le disposizioni sui requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato.
Con la prima revisione (Basilea 2), avvenuta nel 2004, le prescrizioni sui fondi propri sono state estese al rischio operativo e dotate di un grado più elevato di sensibilità al rischio; inoltre, accanto ai requisiti patrimoniali minimi sono stati introdotti altri due pilastri, ossia il processo di controllo prudenziale e gli obblighi di informativa al pubblico per rafforzare la disciplina di mercato.
La seconda revisione (Basilea 3) è stata avviata in seguito alla crisi finanziaria mondiale del 2008 ed è avvenuta in due fasi. Nella prima, nel 2010, sono stati adottati requisiti patrimoniali basati sul rischio più severi e concepiti in funzione anticiclica, nonché una limitazione dell'indebitamento (coefficiente patrimoniale non ponderato per il rischio, "leverage ratio"). Inoltre, sono stati istituiti requisiti quantitativi minimi a livello internazionale per il rischio di liquidità, che contemplano un indicatore di breve termine ("liquidity coverage ratio") e un indicatore strutturale ("net stable funding ratio").
La seconda fase è stata portata a termine dal Comitato di Basilea nel 2017. Le ultime misure adottate mirano sostanzialmente a rafforzare la credibilità dei requisiti su base ponderata per il rischio. A tale scopo il Comitato ha limitato l'impiego di modelli interni delle banche e ha migliorato la sensibilità al rischio dei metodi standardizzati prestabiliti. Inoltre, esso ha definito una nuova soglia minima per i requisiti che si basano sui modelli interni, fissandola al 72,5% dei requisiti determinati con i metodi standardizzati. Era stato convenuto di far entrare in vigore le nuove disposizioni il 1º gennaio 2023 con un periodo di transizione di cinque anni per la piena applicazione della soglia minima relativa ai requisiti che si basano sui modelli interni. Tuttavia, l'attuazione a livello nazionale delle misure concordate ha accumulato ritardo in tante giurisdizioni e in Svizzera l'entrata in vigore è avvenuta il 1º gennaio 2025. Gli elementi finali di Basilea 3 sono stati elaborati con lo scopo di mantenere globalmente invariati i requisiti patrimoniali delle banche: essi sono innalzati per i segmenti a più alto rischio, come i crediti di costruzione, ma diminuiscono per quelli meno rischiosi, come la proprietà abitativa a uso proprio. Per le banche orientate al mercato interno, generalmente attive nel credito ipotecario svizzero, la nuova regolamentazione può comportare un abbassamento dei requisiti patrimoniali.
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In base alla Legge sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche) una banca o un gruppo bancario è di rilevanza sistemica quando il suo dissesto danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero. Un criterio importante per valutare la rilevanza sistemica di una banca o di un gruppo bancario è la sua quota di mercato nell'attività di deposito e di credito a livello nazionale. Sono presi in considerazione anche altri criteri, come la dimensione, il profilo di rischio e il grado di interconnessione. Nell'ambito della normativa "too big to fail" la Legge sulle banche attribuisce alla Banca nazionale il mandato di designare, previa consultazione della FINMA e delle banche in questione, quali istituti e quali delle loro funzioni hanno rilevanza sistemica. A fine 2024 le banche di rilevanza sistemica in Svizzera erano UBS, la Banca cantonale di Zurigo (ZKB), il Gruppo Raiffeisen e PostFinance.
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La normativa "too big to fail" stabilisce requisiti speciali per le banche di rilevanza sistemica. Questi sono definiti nella Legge sulle banche, nell'Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche), nell'Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri) e nell'Ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità). La normativa si prefigge di attenuare il problema "too big to fail" in Svizzera, ossia di ridurre la probabilità che in caso di crisi le banche di rilevanza sistemica debbano essere salvate attingendo al denaro dei contribuenti. Essa contiene prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi e l'assetto organizzativo. Quest'ultimo aspetto riguarda le misure volte ad agevolare l'ordinata risoluzione di una banca di rilevanza sistemica in caso di crisi. La normativa svizzera è conforme ai requisiti internazionali del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) - un organismo internazionale composto da ministri delle finanze, autorità di vigilanza e banche centrali -, nonché a quelli del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
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La crisi di Credit Suisse ha messo in luce punti deboli nell′attuale regolamentazione del settore bancario. Questi dovranno essere ora affrontati con fermezza al fine di potenziare ulteriormente la stabilità finanziaria in Svizzera. Nel quadro della riforma della normativa "too big to fail", il Consiglio federale ha indicato per la prevenzione e la gestione di crisi una serie di misure che mirano a colmare tali lacune. La BNS sostiene le proposte del Consiglio federale. Dal suo punto di vista sono rilevanti in particolare i provvedimenti volti ad aumentare le garanzie collaterali predisposte per l'accesso al sostegno di liquidità presso le banche centrali e a inasprire i requisiti patrimoniali.
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Gran parte della normativa "too big to fail" si riferisce a requisiti che le banche devono adempiere in stato di continuità operativa ("going concern") e mira così a evitare un caso di dissesto della banca. Tra detti requisiti rientrano in particolare quelli sulla dotazione di capitale e di liquidità. Poiché però un caso di crisi non può essere escluso, sono previste anche misure per il risanamento e l'ordinata liquidazione (risoluzione) dell'istituto nell'eventualità in cui non sia più possibile assicurarne la continuità operativa ("gone concern"). La pianificazione e l'attuazione della risoluzione sono di competenza della FINMA. Importanti misure nell'ambito della risoluzione sono legate alla capacità di assorbimento delle perdite (capitale "gone concern"), alla liquidità ("funding in resolution") nonché ai piani globali di risoluzione e a quelli di emergenza svizzeri.
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Quello delle fintech è un ramo molto dinamico, i cui sviluppi riguardano in primis le modalità con cui vengono forniti i servizi finanziari e gli attori che li forniscono. Su tale sfondo, fintech e digitalizzazione possono quindi acquisire sotto diversi aspetti una certa rilevanza per la stabilità finanziaria, per esempio in relazione all'entrata sul mercato di nuovi operatori (banche digitali, imprese big tech), all'emergere di nuovi modelli di business e applicazioni (crowdfunding, applicazioni per il trasferimento di depositi), a monete digitali o CBDC (moneta digitale di banca centrale). La BNS segue attentamente tali sviluppi con l'obiettivo di riconoscere tempestivamente quelli più rilevanti nell'ottica del suo mandato. Essa partecipa inoltre a gruppi di lavoro e siede in organismi nazionali e internazionali. Al momento le fintech non hanno un impatto diretto sulla stabilità finanziaria.
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Fra le infrastrutture del mercato finanziario da cui possono derivare rischi per la stabilità del sistema finanziario figurano in Svizzera il sistema di pagamento Swiss Interbank Clearing (SIC), il depositario centrale SIX SIS e la controparte centrale SIX x-clear. Queste infrastrutture sono gestite operativamente da SIX Group e dalle sue affiliate SIX Interbank Clearing SA, SIX SIS SA e SIX x-clear SA. Per la stabilità del sistema finanziario svizzero sono altresì rilevanti il sistema di regolamento delle operazioni in valuta Continuous Linked Settlement (CLS) e le controparti centrali Eurex Clearing e London Clearing House (LCH). I gestori di queste infrastrutture hanno sede rispettivamente negli Stati Uniti, in Germania e nel Regno Unito.
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La Legge sulla Banca nazionale assegna a quest'ultima il compito di sorvegliare tali infrastrutture del mercato finanziario gestite dall'economia privata. Assicurandosi che dette infrastrutture adempiano i requisiti particolari definiti nell'Ordinanza sulla Banca nazionale, la Banca nazionale ne promuove la sicurezza. A questo riguardo riveste un'importanza primaria la riduzione dei rischi sistemici. Da una parte, occorre impedire che una disfunzione di natura tecnica (p. es. dovuta a un attacco cibernetico) o difficoltà finanziarie dei gestori di queste infrastrutture causino seri problemi creditizi o di liquidità agli intermediari finanziari o generino gravi turbative nei mercati finanziari. Dall'altra, le basi contrattuali e in particolare le regole e procedure dei sistemi devono essere concepite in modo tale che eventuali difficoltà di pagamento o consegna di singoli partecipanti a tali infrastrutture del mercato finanziario non si diffondano in modo incontrollato ad altri intermediari, a infrastrutture collegate o ai mercati finanziari. La Banca nazionale coopera a questo fine con la FINMA e con le autorità di vigilanza e sorveglianza estere.
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Oltre alle banche, anche gli intermediari finanziari non bancari ("non-bank financial intermediaries", NBFI) svolgono un ruolo significativo nel sistema finanziario nazionale. Questo settore comprende fondi di investimento, casse pensioni, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e altri operatori. I fondi di investimento, ad esempio, consentono di investire in varie classi di attivo a seconda della propensione al rischio e del profilo di investimento individuali. Le assicurazioni offrono protezione da perdite finanziarie creando così sicurezza per famiglie e imprese. Le società di intermediazione mobiliare garantiscono l'ordinata negoziazione degli strumenti finanziari.
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Il numero di NBFI svizzeri esposti a vulnerabilità analoghe a quelle delle banche è relativamente esiguo. Tuttavia, l'entità della leva finanziaria e del rischio di liquidità varia significativamente tra i singoli NBFI. Inoltre, talune banche svizzere mostrano strette interconnessioni con NBFI nazionali ed esteri. Ai fini di una migliore valutazione dei rischi per la stabilità finanziaria rappresentati da questi intermediari in Svizzera sono necessari più dati e di migliore qualità.
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Disfunzioni e arresti dei sistemi IT a causa di eventi cibernetici possono pregiudicare sensibilmente la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati nonché servizi e funzioni cruciali del sistema finanziario. Spetta in primo luogo alle singole istituzioni finanziarie proteggersi dai rischi cibernetici. Tuttavia, data la forte integrazione del sistema finanziario e l'esistenza di molti processi interistituzionali è necessaria anche l'adozione di misure a livello dell'intero settore. Da un lato ciò richiede una stretta collaborazione tra gli attori dell'economia privata; dall'altro anche le autorità, in particolare la Confederazione, la FINMA e la Banca nazionale, nel quadro dei rispettivi mandati, forniscono un contributo alla sicurezza cibernetica del settore finanziario.
In Svizzera, per l'attuazione coordinata della strategia volta a proteggere il Paese dai rischi cibernetici è responsabile il Centro nazionale per la cibersicurezza (National Cyber Security Centre, NCSC) insediato presso il Dipartimento federale delle finanze (DFF). Sotto la guida dell'NCSC, a partire dal 2020 le autorità (DFF, FINMA e BNS) assieme a esponenti del settore privato (banche, compagnie di assicurazione, infrastrutture del mercato finanziario, associazioni di categoria) hanno elaborato le basi per l'associazione Swiss Financial Sector Cyber Security Centre (Swiss FS-CSC), che è stata fondata nell'aprile 2022. La Swiss FS-CSC consente un migliore scambio di informazioni su criticità potenziali ed eventi concreti. Favorisce altresì l'individuazione e attuazione di misure preventive e di protezione a livello settoriale. Essa coadiuva inoltre gli operatori del settore finanziario nella gestione di incidenti cibernetici di portata sistemica e conduce regolarmente esercitazioni strategiche e operative in scenari di crisi. La Banca nazionale è membro dell'associazione e partecipa ai gruppi di sua emanazione.
La BNS segue o prende parte ad altri progetti che puntano al rafforzamento della sicurezza cibernetica, in particolare nell'ambito del circuito dei pagamenti senza contante nel sistema di pagamento SIC.