Rapporto intermedio della Banca nazionale svizzera al 31 marzo 2026
La Banca nazionale svizzera registra una perdita di 0,5 miliardi di franchi per il primo trimestre del 2026.
La perdita sulle posizioni in valuta estera è ammontata a 8,2 miliardi di franchi. Sulle disponibilità in oro è risultata una plusvalenza di 7,8 miliardi di franchi. L'utile sulle posizioni in franchi si è attestato a 40,4 milioni di franchi.
Il risultato della Banca nazionale dipende prevalentemente dall'andamento dei mercati dell'oro, dei cambi e dei capitali. Pertanto esso è soggetto a forti oscillazioni che rendono difficile trarre conclusioni per il risultato dell'intero esercizio.
Perdita sulle posizioni in valuta estera
La perdita sulle posizioni in valuta estera si è situata a 8,2 miliardi di franchi. I proventi per interessi e i dividendi sono ammontati rispettivamente a 3,2 miliardi e a 0,6 miliardi di franchi, cui si sono contrapposti oneri per interessi per 0,2 miliardi di franchi. Sia su titoli e strumenti di debito che su titoli e strumenti di capitale sono state registrate minusvalenze, pari rispettivamente a 5,3 miliardi e a 6,3 miliardi di franchi. Le minusvalenze di cambio si sono attestate complessivamente a 0,2 miliardi di franchi.
Plusvalenza sulle disponibilità in oro
Sulle disponibilità in oro, a fronte di una quantità invariata, è risultata una plusvalenza di 7,8 miliardi di franchi. A fine marzo 2026 il prezzo di un chilogrammo di oro era pari a 118 400 franchi (fine 2025: 110 919 franchi).
Utile sulle posizioni in franchi
L'utile sulle posizioni in franchi è ammontato complessivamente a 40,4 milioni di franchi. Tale risultato è riconducibile principalmente agli interessi applicati agli averi a vista sui conti giro e alle operazioni per l'assorbimento di liquidità. La BNS sottrae liquidità eseguendo operazioni pronti contro termine ed emettendo titoli di debito propri.
Accantonamenti per le riserve monetarie
A fine marzo 2026 la BNS ha registrato una perdita di 0,5 miliardi di franchi, prima dell'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie.
Secondo l'articolo 30 capoverso 1 LBN, la Banca nazionale deve costituire accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. L'attribuzione agli accantonamenti per l'esercizio in corso sarà definita a fine anno.