L'utile della BNS
La determinazione e la ripartizione dell'utile della BNS sono disciplinate dalla Legge sulla Banca nazionale (artt. 30 e 31): la BNS costituisce accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo, si orienta sull'evoluzione dell'economia svizzera. A valere sull'utile di bilancio è versato un dividendo pari al 6% al massimo del capitale azionario. L'importo residuo è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni.
Attualmente si procede a una distribuzione annua di 1 miliardo di franchi alla Confederazione e ai Cantoni, a condizione che il saldo della riserva per future ripartizioni non diventi negativo dopo la destinazione dell'utile.
Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina Utile e distribuzione dell'utile.