Il quadro istituzionale della BNS è tuttora adeguato?

28 aprile 2017
109ª Assemblea generale ordinaria degli azionisti della Banca nazionale svizzera, Berna

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Riassunto

Le banche centrali, fra cui anche la BNS, sono da diverso tempo al centro dell’interesse pubblico. Ciò potrebbe in gran parte dipendere dal fatto che esse, in seguito alla crisi finanziaria, si sono viste costrette a impiegare strumenti non convenzionali per poter assolvere il loro mandato di politica monetaria. Nel caso della Svizzera queste misure sono state in particolare l’introduzione e abolizione del cambio minimo così come l’applicazione del tasso di interesse negativo.

Tali avvenimenti hanno fatto anche emergere questioni sul quadro istituzionale della BNS, definito principalmente nella Legge sulla Banca nazionale (LBN), e a questo proposito sono stati altresì depositati interventi parlamentari. Il Consiglio federale ha riassunto le sue risposte al riguardo in un rapporto sulla politica monetaria pubblicato a fine dicembre 2016. I punti di particolare rilevanza per la BNS trattati nel documento sono la sua indipendenza, la trasparenza del suo operato nonché le dimensioni della Direzione generale. Nel suo rapporto il Consiglio federale è arrivato alla conclusione che il quadro istituzionale, tenendo presenti le specificità della Svizzera, ha dato buona prova di sé, che non è opportuno alcun cambiamento e che le basi giuridiche vigenti consentono alla BNS di assolvere il suo mandato in modo efficace. La BNS è tenuta tuttavia anche a rendere conto della sua attività e ad assumerne la responsabilità. Le esigenze a tale riguardo sono oggi particolarmente elevate.

Costituiscono parte del quadro istituzionale anche le regole per la determinazione e la ripartizione dell’utile della BNS. Anch’esse sono sancite nella LBN e mirano a preservare la capacità operativa della Banca nazionale a lungo nel tempo. Per la destinazione dell’utile dell’esercizio 2016 il quadro legale e i parametri principali sono rimasti invariati. Tuttavia, in considerazione degli sviluppi più recenti, sono stati necessari alcuni adeguamenti per rafforzare la dotazione di capitale proprio. Fra questi figura l’introduzione di un’attribuzione minima annua agli accantonamenti per le riserve monetarie pari all’8% della loro consistenza corrente. Conformemente alla nuova Convenzione tra il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale svizzera sulla distribuzione dell’utile della BNS per gli esercizi 2016-2020, l’importo della distribuzione alla Confederazione e ai Cantoni continuerà ad ammontare a 1 miliardo di franchi, a condizione che la riserva per future ripartizioni sia positiva. Tale importo sarà d’ora in poi aumentato se ciò non determina la diminuzione della riserva per future ripartizioni al di sotto di 20 miliardi di franchi. L’importo di tale distribuzione aggiuntiva è definito nella nuova convenzione e limitato a 1 miliardo di franchi. Infine, le distribuzioni mancate o ridotte saranno recuperate negli anni successivi, purché la riserva per future ripartizioni non diventi negativa.

Queste nuove disposizioni mostrano che il quadro istituzionale della BNS permette una sufficiente flessibilità per reagire alle mutate circostanze. Esso conferisce in tal modo alla BNS il margine di manovra necessario per assolvere il suo mandato nell’interesse generale del Paese, e ciò anche in un contesto internazionale turbolento.

Materiale aggiuntivo

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Autori e autrici

  • Jean Studer
    presidente del Consiglio di banca

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