Rapporto intermedio della Banca nazionale svizzera al 30 giugno 2026
La Banca nazionale svizzera presenta un utile di 25,2 miliardi di franchi per il primo semestre del 2026.
L'utile sulle posizioni in valuta estera è ammontato a 31,7 miliardi di franchi. Sulle disponibilità in oro è risultata una minusvalenza di 6,4 miliardi di franchi. L'utile sulle posizioni in franchi si è attestato a 0,1 miliardi di franchi.
Il risultato della Banca nazionale dipende prevalentemente dall'andamento dei mercati dell'oro, dei cambi e dei capitali. Pertanto esso è soggetto a forti oscillazioni che rendono difficile trarre conclusioni per il risultato dell'intero esercizio.
Utile sulle posizioni in valuta estera
L'utile sulle posizioni in valuta estera si è situato complessivamente a 31,7 miliardi di franchi. I proventi per interessi e i dividendi sono ammontati rispettivamente a 6,7 miliardi e a 1,7 miliardi di franchi, cui si sono contrapposti oneri per interessi per 0,4 miliardi di franchi. Mentre su titoli e strumenti di debito sono risultate minusvalenze per 1,7 miliardi di franchi, titoli e strumenti di capitale hanno registrato plusvalenze per 22,9 miliardi di franchi. Le plusvalenze di cambio si sono attestate complessivamente a 2,5 miliardi di franchi.
Minusvalenza sulle disponibilità in oro
Sulle disponibilità in oro, a fronte di una quantità invariata, è risultata una minusvalenza di 6,4 miliardi di franchi. A fine giugno 2026 il prezzo di un chilogrammo di oro era pari a 104 812 franchi (fine 2025: 110 919 franchi).
Utile sulle posizioni in franchi
L'utile sulle posizioni in franchi è ammontato complessivamente a 0,1 miliardi di franchi. Tale risultato è riconducibile principalmente agli interessi applicati agli averi a vista sui conti giro nonché a operazioni per l'assorbimento di liquidità. La BNS sottrae liquidità eseguendo operazioni pronti contro termine ed emettendo titoli di debito propri.
Accantonamenti per le riserve monetarie
A fine giugno 2026 la BNS ha registrato un utile di 25,2 miliardi di franchi, prima dell'attribuzione agli accantonamenti per le riserve monetarie.
Secondo l'articolo 30 capoverso 1 LBN, la Banca nazionale deve costituire accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. L'attribuzione agli accantonamenti per l'esercizio in corso sarà definita a fine anno.