Indipendenza, dovere di rendiconto e rapporti con la Confederazione
L’indipendenza della Banca nazionale svizzera è un principio ancorato nella Costituzione. Essa contempla vari aspetti, precisati nella Legge sulla Banca nazionale. L’indipendenza funzionale consiste nel divieto formale posto alla Banca nazionale e ai suoi organi di accettare istruzioni dal Consiglio federale, dall’Assemblea federale o da altre istanze nell’assolvimento del mandato di politica monetaria (indipendenza da qualsiasi istruzione). L’indipendenza finanziaria implica, da un lato, l’autonomia di bilancio della Banca nazionale e, dall’altro, il divieto di concedere crediti alla Confederazione, precludendo allo Stato l’accesso all’emissione di cartamoneta. L’indipendenza personale, infine, è garantita dal disposto secondo cui i membri della Direzione generale e i loro supplenti possono essere rimossi dalle loro funzioni nel corso del mandato fisso soltanto se non soddisfano più i requisiti per l’esercizio del mandato stesso o se hanno commesso una colpa grave.
Quale contrappeso alla sua indipendenza, la legge impone alla Banca nazionale un triplice obbligo di rendiconto, ovvero nei confronti del Consiglio federale, dell’Assemblea federale e del pubblico. Assieme al Consiglio federale la Banca nazionale esamina periodicamente la situazione economica, la politica monetaria e valutaria, nonché le questioni d’attualità inerenti alla politica economica della Confederazione. Dal punto di vista formale, lo scambio di informazioni tra la delegazione del Consiglio federale per la politica economica generale e la Direzione generale della BNS avviene in occasione di incontri periodici. All’Assemblea federale la Banca nazionale presenta ogni anno un rapporto scritto sull’adempimento del mandato legale affidatole ed espone la propria politica monetaria alle commissioni competenti. Infine, il pubblico è informato attraverso rapporti trimestrali sull’andamento dell'economia reale e sull’evoluzione monetaria e tramite le comunicazioni della Banca nazionale in merito ai propri intendimenti in materia di politica monetaria. Spiegando regolarmente la politica perseguita e rendendo conto delle decisioni prese, la Banca nazionale conferisce trasparenza alla propria attività.
Poiché la Banca nazionale adempie a una funzione pubblica, essa è amministrata, conformemente alla Costituzione, con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione. La Banca nazionale è una società anonima, disciplinata da una legge speciale, di cui la Confederazione non detiene azioni. Pertanto, per esercitare il concorso e la sorveglianza nell’ambito della gestione della BNS, al Consiglio federale sono attribuiti diversi poteri di nomina e approvazione: esso nomina infatti la maggioranza dei membri del Consiglio di banca (sei su undici), nonché i tre membri della Direzione generale e i loro supplenti. Il Consiglio federale approva altresì il Regolamento di organizzazione della Banca nazionale come anche il rapporto annuale e il consuntivo annuale prima che siano presentati per la ratifica all’Assemblea generale. Il Governo federale ha così modo di accertare che la Banca nazionale è amministrata in modo corretto ed efficiente.