Servizi bancari per la Confederazione
Mandato
La Banca nazionale fornisce servizi bancari alla Confederazione giusta l'art. 5 cpv. 4 e l'art. 11 della Legge sulla Banca nazionale (LBN).
Remunerazione dei servizi bancari
I servizi bancari vengono prestati contro un adeguato compenso. Sono tuttavia gratuiti se agevolano la conduzione della politica monetaria e valutaria. Quelli remunerati comprendono le operazioni di pagamento, la gestione della liquidità e la custodia di titoli. I particolari concernenti i servizi forniti e i relativi compensi sono regolati in una convenzione stipulata fra la Confederazione e la Banca nazionale.
Tenuta di conti
La Banca nazionale intrattiene per la Confederazione conti a vista in franchi e in valute estere.
Attività di emissione
La Banca nazionale emette, su incarico e per conto della Confederazione, crediti contabili a breve termine (CCBT) e prestiti obbligazionari. Le emissioni sono collocate con procedura d'asta sulla piattaforma di negoziazione elettronica di SIX Repo SA.